L'Unione Europea boccia i filtri al peer to peer

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  1. Ragi
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    La lunga vicenda - l'inizio risale al 2004 - che vede contrapporsi il provider belga Scarlet Extended e la Sabam, equivalente locale della Siae, potrebbe concludersi favorevolmente per chi vede di malocchio l'imposizione di filtri al traffico da parte dei provider.

    Tutto è iniziato quando la Sabam ha citato in giudizio Scarlet Extended in quanto questi avrebbe tratto vantaggi dagli scambi effettuati sui circuiti peer to peer dai propri utenti.

    Il tribunale di primo grado ha dato ragione alla Società, condannando il provider a trovare un mezzo per impedire agli utenti lo scambio di opere protette dal diritto d'autore - nella fattispecie è stato indicato il sistema Audible Magic, una "firma" che permette di identificare i file video e audio - pena il pagamento di 2.500 euro di multa giornalieri se non avesse provveduto entro sei mesi.

    Scarlet si è quindi rivolto alla Corte d'Appello, la quale a sua volta ha chiesto un parere alla Corte di Giustizia europea: può - chiede il tribunale di Bruxelles - un giudice nazionale emettere un'ingiunzione che obblighi un provider a imporre un filtro senza andare contro la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE?

    Mentre i giudici della Corte di Giustizia stanno preparando una risposta, l'Avvocato Generale Pedro Cruz Villalón è intervenuto rendendo noto il proprio parere, che si può condensare in un chiaro "no".

    Installare un filtro o un blocco costituisce una limitazione di due diritti: quello relativo al segreto delle comunicazioni e quello relativo alla protezione dei dati personali; inoltre andrebbe a intaccare anche la libertà d'informazione.

    Perché un giudice possa imporre una tale misura deve esistere una normativa nazionale che esplicitamente e in maniera chiara la preveda; finché il legislatore non provvede, insomma, un giudice dell'Unione non può intimare a un ISP di bloccare il traffico.

    Villalón invita quindi la Corte di Giustizia a pronunciarsi in questo senso, dichiarando che "il diritto dell'Unione vieta ad un giudice nazionale di emanare, sulla base di una disposizione di legge belga, un provvedimento che ordini ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a spese di tale fornitore e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi (in particolare mediante l'impiego di software peer-to-peer) per individuare, nella sua rete, la circolazione dei file elettronici contenenti un'opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale un terzo affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il loro trasferimento, a livello della richiesta o in occasione dell'invio".

    Il parere dell'Avvocato Generale non è vincolante, tuttavia viene generalmente rispettato e seguito.


     
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0 replies since 15/4/2011, 10:16   4 views
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